Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO I
Disposizioni generali
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 773
Donazione a più donatari
I. La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
II. È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.