Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO V Bis
Del patto di famiglia (1)
Art. 768-septies
Scioglimento
I. Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
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(1) Capo (da art. 768-bis ad art. 768-octies) inserito dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.
(1) Capo (da art. 768-bis ad art. 768-octies) inserito dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.