Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 767
Facoltà del coerede di dare il supplemento
I. Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.