Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione

Art. 746
Collazione d'immobili

I. La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

II. Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.