Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
Art. 746
Collazione d'immobili
I. La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
II. Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.