Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione

Art. 741
Collazione di assegnazioni varie

I. È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.