Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
Art. 737
Soggetti tenuti alla collazione
I. I figli e i loro discendenti (1) ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
II. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
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(1) L'art. 87, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole «legittimi e naturali».