CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III

Art. 72

TESTO A FRONTE

I. I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.


GIURISPRUDENZA

Condominio - Assemblea - Convocazione - Omessa o irregolare convocazione - Partecipazione all’adunanza - Sanatoria - Esclusione - Condomino dissenziente - Impugnazione

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La partecipazione all’adunanza del condomino non convocato o irregolarmente convocato non sana il vizio della convocazione, poiché l’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. attribuisce espressamente la legittimazione ad impugnare la deliberazione per irrituale convocazione anche al condomino dissenziente. Il condomino non convocato o male convocato può pertanto partecipare all’assemblea e, se dissenziente, impugnare la deliberazione per il vizio della convocazione, non essendo prevista alcuna forma di sanatoria per effetto della sua presenza all’adunanza. Solo un’inequivoca accettazione della deliberazione, con riguardo ai vizi della convocazione, può valere come acquiescenza o rinuncia all’impugnazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Appello Torino, 09 Giugno 2026.


Condominio negli edifici - Invalidità della delibera assembleare - Nullità e annullabilità - Distinzione.
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi “nulle” le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi “annullabili” le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Torino, 01 Aprile 2014.