CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III


Art. 71-bis

TESTO A FRONTE

I. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

II. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

III. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

IV. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

V. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica. (1)

_______________
(1) Articolo inserito dall'art. 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.


GIURISPRUDENZA

Reclamo avverso il provvedimento di nomina di amministratore condominiale - Reclamo


Condominio - Difetto dei requisiti di cui all’art. 71 bis, lett. a), b), c), d) ed e) disp. att. c.c. - Cessazione dall’incarico dell’amministratore

.

Il provvedimento giudiziale di nomina dell’amministratore di condominio ex art. 1129, c. I, c.c. non è reclamabile, poiché il decreto è solamente modificabile dal giudice che lo ha emesso.


La mancanza dei requisiti previsti dall’art. 71 bis, lett. a), b), c), d) ed) disp. att. c.c. fa decadere automaticamente dall’incarico l’amministratore e rende invalida la delibera di nomina. (Aldo Sam) (riproduzione riservata)

Appello Trieste, 10 Gennaio 2023.


Determinazione giudiziale del compenso dell’amministratore – Competenza del giudice del lavoro – Esclusione – Fondamento.
Le controversie sulla determinazione del compenso dell'amministratore di condominio rientrano nella competenza del giudice ordinario e non in quella del giudice del lavoro, giacché il rapporto tra quello ed il condominio non solo è qualificabile in termini di mandato (le cui disposizioni sono applicabili ex art. 1129, comma 15, c.c., per quanto non disciplinato in modo specifico da detta norma), ma è, altresì, privo del requisito della coordinazione ed ingerenza caratterizzante la parasubordinazione ex art. 409, comma 1, n. 3., c.p.c., stante la particolare natura del condominio (soggetto sostanzialmente privo di organizzazione ed avente come unico fine la gestione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva), la quale esclude sia qualsiasi inserimento dell'amministratore in una qualche organizzazione esterna, che un potere continuo e diffuso di intervento ed intromissione del preponente, tanto più considerato che la l. n. 220 del 2012 ha ulteriormente delineato l'attività dell'amministratore in termini di professionalità e autonomia. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 24 Novembre 2021, n. 36430.


Condominio - Società Cooperative - Amministratore.
Una società cooperativa può svolgere l’incarico di amministratore di condominio in quanto il principio affermato dall’art. 71 bis disp. att. c.c., che rinvia alle disposizioni di cui al titolo V del libro V c.c., viene esteso alle società cooperative sul presupposto che il fine mutualistico è pienamente compatibile con la prestazione di servizi a terzi, concretandosi detto fine nella creazione di occasioni di lavoro per i soci stessi.
I requisiti prescritti dall’art. 71 bis disp. att. c.c. devono essere garantiti in capo ai soci della cooperativa che di fatto svolgono l’attività di amministratore di condominio. (Alessandra Davoli) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 15 Marzo 2018.