Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IV
Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
CAPO II
Della dichiarazione di morte presunta

Art. 68
Nullità del nuovo matrimonio

I. Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

II. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

III. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.