Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE IV
Del diritto di accrescimento

Art. 674
Accrescimento tra coeredi

I. Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.

II. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.

III. L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.

IV. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.