Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Art. 642
Persone a cui spetta l'amministrazione
I. L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento.
II. Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.
III. In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.