Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO III
Della capacità di ricevere per testamento

Art. 594

Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili (1)


I. Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio (1) di cui all'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.

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(1) L'art. 83, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola «naturali» le parole «nati fuori del matrimonio» e ciò con effetto dal 7 febbraio 2014.