CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III

Art. 57-bis

TESTO A FRONTE

I. L'autorizzazione prevista nell'articolo 915, primo comma, del codice è data dal tribunale in composizione monocratica. (1)

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(1) A norma dell'art. 27, comma 3, lett. c), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.