Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO II
Delle successioni legittime
CAPO I
Della successione dei parenti

Art. 567

Successione dei figli adottivi (1)


I. Ai figli sono equiparati gli adottivi. (2)

II. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

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(1) Rubrica sostituita dall'art. 77, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo della rubrica precedente era il seguente: «Successione dei figli legittimati e adottivi».
(2) Comma sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall'art. 77, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo del comma sostituito recitava: «Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi».