Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art. 557
Soggetti che possono chiedere la riduzione
I. La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
II. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
III. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.