CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE II
Disposizioni relative al libro II

Art. 55

TESTO A FRONTE

I. Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale secondo l'articolo 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.