Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VII
Della rinunzia all'eredità
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VII
Della rinunzia all'eredità
Art. 524
Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
I. Se taluno rinunzia, benché senza frode, a una eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
II. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.