Codice Civile
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 518
Separazione riguardo agli immobili
I. Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
II. Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
III. Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.