Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede

Art. 512
Oggetto della separazione

I. La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.

II. Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

III. La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.