Codice Civile
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 480
Prescrizione
I. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
II. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. (1)
III. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
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(1) L'art. 69, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, ha aggiunto l'ultimo periodo del comma.