Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO II
Della capacità di succedere
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO II
Della capacità di succedere
Art. 462
Capacità delle persone fisiche
I. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
II. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
III. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.