Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità

Art. 457
Delazione dell'eredità

I. L'eredità si devolve per legge o per testamento.

II. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

III. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.