Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità

Art. 458

Divieto di patti successori
TESTO A FRONTE

I. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.



GIURISPRUDENZA


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