Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO III
Del domicilio e della residenza
Delle persone e della famiglia
TITOLO III
Del domicilio e della residenza
Art. 45
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto
I. Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
II. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
III. L'interdetto ha il domicilio del tutore.