Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1)
CAPO II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (2)
Art. 419
Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
I. Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
II. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
III. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.
(1) Titolo modificato dall'art. 2 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Capo aggiunto dall'art. 4 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.