Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 41

Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
TESTO A FRONTE

I. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

II. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.