Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 42
Diversa destinazione dei fondi
TESTO A FRONTE
I. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.