Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX Bis
Ordini di protezione contro gli abusi familiari (1)


Art. 342-bis
Ordine di protezione contro gli abusi familiari

I. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [...] su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter. (2)

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(1) Titolo aggiunto dalla Legge 4 aprile 2001, n. 154.
(2) La Legge 6 novembre 2003, n. 304 ha soppresso le parole: "qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,".