Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)


Art. 336
Procedimento

I. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

II. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. (3)

III. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

IV. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Comma sostituito dall'art. 52, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente recitava: «Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito».

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)


Art. 336
Legittimazione ad agire (3)

I. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. (4)

II. Abrogato. (5)

III. Abrogato. (5)

IV. I genitori e il minore sono assistiti da un difensore. (6)

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 4, lettera d), numero 4) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
(4) L’articolo 1, comma 4, lettera d), numero 1) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole «dei parenti» ha aggiunto le seguenti: «, del curatore speciale se già nominato».
(5) Commi abrogati dall’articolo 1, comma 4, lettera d), numero 2) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
(6) L’articolo 1, comma 4, lettera d), numero 3) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha sostituito le parole «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori» con le seguenti: «I genitori».