Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)
Art. 315
Stato giuridico della filiazione (3)
I. Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Articolo sostituito dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013. L'articolo sostituito così disponeva:
"Art. 315 (Doveri del figlio verso i genitori) I. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa."