CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 31

TESTO A FRONTE

I. Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.