Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VIII
Dell'adozione di persone maggiori di età
CAPO I
Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

Art. 299
Cognome dell'adottato

I. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

II. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. (1)

III. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

IV. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

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(1) Comma sostituito dall'art. 37, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il comma precedente recitava: «L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante». La Corte cost., con sentenza 11 maggio 2001, n. 120, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma sostituito ove non prevedeva «che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli».