Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE IV
Del termine della prescrizione
PARAGRAFO 1
Della prescrizione ordinaria

Art. 2946
Prescrizione ordinaria

I. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.