Codice Civile
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE III
Dell'interruzione della prescrizione
Art. 2945
Effetti e durata dell'interruzione
TESTO A FRONTE
I. Per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
II. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
III. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
IV. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.