Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2940
Pagamento del debito prescritto

I. Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.