Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2937
Rinunzia alla prescrizione

I. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

II. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

III. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.