Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VIII
Dell'adozione di persone maggiori di età
CAPO I
Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

Art. 291
Condizioni

I. L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.

II. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.