Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)
[SEZIONE II
Della legittimazione dei figli naturali] (3)
Art. 288
Procedura (4)
[I. La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
II. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.
III. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
IV. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio.]
(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) Sezione abrogata dal'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013.
(4) Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, la quale, con effetto dal 1 gennaio 2013, ha abrogato l'intera sezione II del capo II del libro VII del codice civile e quindi gli articoli da 280 a 290.