Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO III
Del pegno
SEZIONE II
Del pegno dei beni mobili

Art. 2790
Conservazione della cosa e spese relative

I. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno, e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

II. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.