Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)


Art. 277

Effetti della sentenza
TESTO A FRONTE

I. La sentenza che dichiara la filiazione [...] produce gli effetti del riconoscimento. (3)

II. Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui. (4)

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale». Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 2: Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) L'art. 34, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola «naturale».
(4) Comma così sostituito dall'art. 119 l. 19 maggio 1975, n. 151, e modificato, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall'art. 34, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, che, dopo le parole: «che stima utili per» ha aggiunto: «l'affidamento».