Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)


Art. 276

Legittimazione passiva (3)

TESTO A FRONTE

I. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità [...] deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. (4)

II. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale». Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 2: Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) Articolo sostituito dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013.
L'articolo sostituito disponeva: "Art. 276 (Legittimazione passiva) I. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.
II. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse."
(4) L'art. 33, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola «naturale».