Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2741
Concorso dei creditori e cause di prelazione

I. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

II. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.