Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO I
Disposizioni generali
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2697
Onere della prova
I. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
II. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.