Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (2)


Art. 264

Impugnazione da parte del figlio minore (3)


I. L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.

____________________
(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della filiazione naturale e della legittimazione» Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 1: Del riconoscimento dei figli naturali».
(3) Articolo sostituito dall'art. 29, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.
L'articolo precedente recitava: «Impugnazione da parte del riconosciuto. I. Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
II. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale».
L'articolo era in precedenza stato sostituito dall'art. 112 della legge 19 maggio 1975, n. 151.