Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (2)


Art. 258
Effetti del riconoscimento

I. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. (3)

II. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

III. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da 20 euro a 82 euro. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della filiazione naturale e della legittimazione» Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 1: Del riconoscimento dei figli naturali».
(3) Comma sostituito dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013. Il comma sotituito disponeva: "I. Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge."