Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO IX
Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
CAPO I
Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Del lavoro
TITOLO IX
Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
CAPO I
Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Art. 2577
Contenuto del diritto
TESTO A FRONTE
I. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
II. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.