Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE III
Dei promotori e dei soci fondatori
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE III
Dei promotori e dei soci fondatori
Art. 2340
Limiti dei benefici riservati ai promotori
I. I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
II. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.