Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO I
Della presunzione di paternità (2)
Art. 234
Nascita del figlio dopo i trecento giorni
I. Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
II. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
III. In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio. (3)
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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della filiazione legittima» Soppresse le parole «Sezione I: Dello stato di figlio legittimo».
(3) Comma sostituito dall'art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il comma precedente recitava: «In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo».