Disposizioni transitorie
SEZIONE VI
Disposizioni relative al libro VI
Art. 231
TESTO A FRONTE
I. Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 dell'articolo 2643, del codice agli effetti previsti dall'articolo 19 della legge sui libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice;
3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;
4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.