CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 223-ter

TESTO A FRONTE

I. Le società per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.